Avviso sulle responsabilità

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Clausola di esclusione della responsabilità:

Questo è un avviso richiesto ai sensi del Regolamento CE N. 889/2002. Questo avviso non può essere utilizzato come base per una richiesta di risarcimento né per interpretare le disposizioni della Convenzione di Montreal; inoltre, non fa parte del contratto tra il/i vettore/i e il passeggero. Il/I vettore/i non rilascia alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza dei contenuti del presente avviso.

Durante la lettura dell'avviso, tieni presente quanto segue. L'avviso è impreciso nel dichiarare che per danni fino a 113.100 SDR il vettore non può contestare le richieste di risarcimento. Ai sensi del Regolamento e della Convenzione di Montreal, la posizione è la seguente: per danni fino a 113.100 SDR, in relazione a decesso o lesioni causate da un incidente a bordo dell'aeromobile o durante l'imbarco o lo sbarco, il vettore non può escludere o limitare la sua responsabilità tranne nel caso in cui vi sia concorso di colpa. Inoltre, il limite della responsabilità del vettore per perdita o distruzione dei bagagli, ritardo nella riconsegna o danni ai bagagli è di 1.288 SDR in totale. La dichiarazione che se il nome o il codice di un vettore è indicato sul biglietto, tale vettore è il vettore contraente, non si applica in tutti i casi.

Questo avviso informativo riepiloga le regole di responsabilità applicate dai vettori comunitari in conformità con la legislazione comunitaria e la Convenzione di Montreal.

Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità per morte o lesioni dei passeggeri. Per danni fino a 113.100 SDR (circa £ 109.500 o EUR 123.000) il vettore non può contestare le richieste di risarcimento. Oltre tale importo, il vettore può difendersi da una richiesta di risarcimento dimostrando di non essere stato negligente o comunque in difetto.

Nel caso di morte o lesioni di un passeggero, il vettore deve effettuare un pagamento anticipato, per coprire le esigenze economiche immediate, entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente diritto a presentare la richiesta di risarcimento. In caso di decesso, tale pagamento in anticipo non deve essere inferiore a 16.000 SDR (circa £ 13.000 o EUR 20.000).

Nel caso in cui il passeggero subisca un ritardo, il vettore è responsabile per danni a meno che non abbia preso tutti i provvedimenti ragionevoli per evitare il danno o non sia stato possibile prendere tali provvedimenti.

La responsabilità per ritardo del passeggero è limitata a 4.694 SDR (circa £ 4.500 o EUR 5.100).

Nel caso in cui il bagaglio sia riconsegnato in ritardo, il vettore è responsabile per i danni a meno che non abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il ritardo o non sia stato possibile adottare tali misure. La responsabilità per ritardo nella riconsegna dei bagagli è limitata a 1.288 SDR (circa 1.365 £; 1.600 €; 1.774 USD).

Il vettore è responsabile per perdita, distruzione o danni ai bagagli fino a 1.288 diritti speciali di prelievo (circa 1.365 £ o 1.600 €). Nel caso di bagaglio registrato, è responsabile anche se non è in difetto, a meno che il bagaglio non fosse difettoso. Nel caso di bagaglio non registrato, il vettore è responsabile solo se è in difetto.

Il passeggero può usufruire di un limite di responsabilità superiore effettuando una specifica dichiarazione, al più tardi al momento del check-in, e pagando una tassa supplementare.

Se il bagaglio viene danneggiato, smarrito, distrutto o riconsegnato in ritardo, il passeggero deve presentare un reclamo scritto al vettore il prima possibile. In caso di danni a bagagli registrati, il passeggero deve presentare un reclamo scritto al vettore entro sette giorni e, in caso di ritardo, entro 21 giorni; in entrambi i casi dalla data in cui il bagaglio è stato consegnato.

Se il vettore che effettivamente opera il volo non corrisponde al vettore contraente, il passeggero ha il diritto di indirizzare un reclamo o una richiesta di risarcimento a uno dei due vettori indistintamente. Se il nome o il codice di un vettore è indicato sul biglietto, tale vettore è il quello contraente.

L'eventuale azione legale per richiedere il risarcimento dei danni deve essere promossa entro due anni dalla data di arrivo dell'aereo, o dalla data in cui l'aereo sarebbe dovuto arrivare.

La base delle regole sopra descritte è costituita dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, che viene implementata nella Comunità attraverso il Regolamento CE N. 2027/97 (e successive modifiche dal Regolamento CE N. 889/2002) e le legislazioni nazionali degli Stati membri.