Riteniamo che tu stia visitando il sito dal seguente Paese:

In caso contrario, seleziona lo Stato in cui ti trovi attualmente

Paese in cui mi trovo: Chiudi questo banner

Avviso sulle responsabilità

<  Legale

 

Clausola di esclusione della responsabilità:

Questo è un avviso richiesto ai sensi del Regolamento CE N. 889/2002. Questo avviso non può essere utilizzato come base per una richiesta di risarcimento né per interpretare le disposizioni della Convenzione di Montreal; inoltre, non fa parte del contratto tra il/i vettore/i e il passeggero. Il/I vettore/i non rilascia alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza dei contenuti del presente avviso.

Durante la lettura dell'avviso, tieni presente quanto segue. L'avviso è impreciso nel dichiarare che per danni fino a 151.880 SDR il vettore non può contestare le richieste di risarcimento. Ai sensi del Regolamento e della Convenzione di Montreal, la posizione è la seguente: per danni fino a 151.880 SDR, in relazione a decesso o lesioni causate da un incidente a bordo dell'aeromobile o durante l'imbarco o lo sbarco, il vettore non può escludere o limitare la sua responsabilità tranne nel caso in cui vi sia concorso di colpa. Inoltre, il limite della responsabilità del vettore per perdita o distruzione dei bagagli, ritardo nella riconsegna o danni ai bagagli è di 1.519 SDR in totale. La dichiarazione che se il nome o il codice di un vettore è indicato sul biglietto, tale vettore è il vettore contraente, non si applica in tutti i casi.

Questo avviso informativo riepiloga le regole di responsabilità applicate dai vettori comunitari in conformità con la legislazione comunitaria e la Convenzione di Montreal.

Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità per morte o lesioni dei passeggeri. Per danni fino a 151.880 SDR (diritti speciali di prelievo, circa 157.600 GBP) il vettore non può contestare le richieste di risarcimento. Oltre tale importo, il vettore può difendersi da una richiesta di risarcimento, dimostrando di non essere stato negligente o comunque in difetto.

Nel caso di morte o lesioni di un passeggero, il vettore deve effettuare un pagamento anticipato, per coprire le esigenze economiche immediate, entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente diritto a presentare la richiesta di risarcimento. In caso di decesso, tale pagamento in anticipo non deve essere inferiore a 16.000 SDR (circa £ 13.000 o EUR 20.000).

Nel caso in cui il passeggero subisca un ritardo, il vettore è responsabile per danni a meno che non abbia preso tutti i provvedimenti ragionevoli per evitare il danno o non sia stato possibile prendere tali provvedimenti.

La responsabilità per ritardo del passeggero è limitata a 6.303 SDR (diritti speciali di prelievo, circa 6.540 GBP).

Nel caso in cui il bagaglio sia riconsegnato in ritardo, il vettore è responsabile per i danni, a meno che non abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il ritardo o non sia stato possibile adottare tali misure. La responsabilità per ritardo del bagaglio è limitata a 1.519 SDR (diritti speciali di prelievo, circa 1.575 GBP).

Il vettore è responsabile per perdita, distruzione o danni ai bagagli fino a 1.519 SDR (diritti speciali di prelievo, circa 1.600 GBP). Nel caso di bagaglio registrato, il vettore è responsabile anche se non è negligente, a meno che il bagaglio non fosse già difettoso. Nel caso di bagaglio non registrato, il vettore è responsabile solo se è negligente.

Il passeggero può usufruire di un limite di responsabilità superiore effettuando una specifica dichiarazione, al più tardi al momento del check-in, e pagando una tassa supplementare.

Se il bagaglio viene danneggiato, smarrito, distrutto o riconsegnato in ritardo, il passeggero deve presentare un reclamo scritto al vettore il prima possibile. In caso di danni a bagagli registrati, il passeggero deve presentare un reclamo scritto al vettore entro sette giorni e, in caso di ritardo, entro 21 giorni; in entrambi i casi dalla data in cui il bagaglio è stato consegnato.

Se il vettore che effettivamente opera il volo non corrisponde al vettore contraente, il passeggero ha il diritto di indirizzare un reclamo o una richiesta di risarcimento a uno dei due vettori indistintamente. Se il nome o il codice di un vettore è indicato sul biglietto, tale vettore è il quello contraente.

L'eventuale azione legale per richiedere il risarcimento dei danni deve essere promossa entro due anni dalla data di arrivo dell'aereo, o dalla data in cui l'aereo sarebbe dovuto arrivare.

La base delle regole sopra descritte è costituita dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, che viene implementata nella Comunità attraverso il Regolamento CE N. 2027/97 (e successive modifiche dal Regolamento CE N. 889/2002) e le legislazioni nazionali degli Stati membri.